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D. 29/03/2006 n. 9257) dovrà essere specificato che il materiale derivante dallo scavo delle attuali massicciate e dalla demolizione dei sottoservizi e dei pozzetti, dovrà essere stoccato provvisoriamente, in modo separato dagli altri materiali di scavo, e conferito ai centri di recupero autorizzati presenti sul territorio; 58) il Piano di monitoraggio ambientale dovrà definire le frequenze, le metodiche di campionamento e le analisi di laboratorio da effettuare sui materiali provenienti dagli scavi, prima del loro trasporto nelle aree di cava; in ogni caso le verifiche dovranno essere effettuate per lotti non superiori a 5.000 m3; 59) dovrà essere attentamente considerata la possibilità di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle opere e solo in alternativa previsto il tombamento delle aree di cava; 60) dovrà essere verificata la necessità di bonifica o di messa in sicurezza, ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999, delle aree interessate dagli scavi prima dell'inizio dei lavori; 61) dovrà essere vincolata la ditta appaltatrice ad eseguire gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, qualora vengano rinvenuti terreni e/o acque che configurino il sito come contaminato, prevedendo l'attivazione delle procedure previste dal decreto ministeriale n. 471/1999; 62) dovranno essere definite le procedure per le verifiche dello stato di qualità di suolo ed acque sotterranee nelle aree di cantiere, prima della loro sistemazione finale, al fine di verificare la necessità di eventuali interventi di bonifica, a carico del soggetto attuatore, che dovranno essere svolti secondo le prescrizioni del decreto ministeriale n. 471/1999; 63) dovrà essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dei cantieri (autorizzazione agli scarichi e alle emissioni in atmosfera, ecc.), preventivamente alloro allestimento; 64) dovranno essere individuati nelle aree di cantiere tutti gli impianti di depurazione dei reflui; 65) dovrà essere prevista l'impermeabilizzazione delle vasche di decantazione, delle vasche di lavaggio dei mezzi, di tutte le aree di cantiere interessate da serbatoi contenenti carburanti liquidi o sostanze pericolose; 66) dovranno essere definiti i rifiuti prodotti in fase di cantiere, la tipologia (rifiuti pericolosi o non pericolosi) ed i relativi quantitativi. In merito ai fanghi bentonitici esausti ed alle acque di pulizia dei motori, che verranno appositamente stoccati in serbatoi e vasche di decantazione, dovrà essere specificato se tali rifiuti verranno gestiti in regime di deposito temporaneo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e s.m.i.; 67) dovrà essere specificato che, qualora dovessero essere utilizzate sostanze tossiche e radioattive, la ditta appaltatrice dovrà fornire agli enti di controllo le schede tecniche di tali sostanze; 68) nel piano di sicurezza e coordinamento dovranno essere individuati i sistemi di sicurezza e contenimento relativi a carburanti liquidi o sostanze pericolose per l'ambiente; 69) dovranno essere definite le caratteristiche dei fanghi bentonitici utilizzate per lo scavo delle gallerie profonde e dei diaframmi. Le schede tecniche dei prodotti dovranno essere fornite alla provincia di Parma, all'AUSL, ad ARPA e a Enia. La gestione dei fanghi dovrà essere effettuata a ciclo chiuso, senza possibilità di scarico dei fanghi in corpo idrico superficiale e/o in fognatura; 70) per il risparmio della risorsa idrica, dovrà essere previsto che le acque meteoriche, raccolte dalle vasche di decantazione dei vari cantieri, siano almeno in parte riutilizzate per le operazioni di lavaggio e di abbattimento delle polveri nelle aree di cantiere; 71) dovrà essere opportunamente approfondito il Piano di monitoraggio ambientale; 72) dovrà essere prevista la sospensione dei lavori quando il monitoraggio evidenzierà il superamento 73) i riferimenti normativi da rispettare nell'esecuzione delle opere dovranno essere integrati con l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria e con la legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000; 74) dovranno essere applicate le misure previste dall'Accordo di programma sulla qualità dell'aria e dalla legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000; 75) dovrà essere esplicitato l'obbligo di utilizzare mezzi d'opera e autocarri con emissioni omologate almeno come euro 3; 76) dovrà essere prevista l'interruzione delle attività suscettibili di provocare dispersione di polveri nel caso la velocità del vento superi 6 m/s; 77) dovrà essere eliminata la collazione di un deposito terre in prossimità della fermata Caprazucca, in relazione alla vicinanza del polo scolastico; 78) dovrà essere previsto che le lavorazioni più rumorose e con produzione di polveri nella zona del cantiere della fermata Caprazucca siano effettuate nel periodo estivo quando le scuole saranno chiuse; 79) dovrà essere redatta la documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 673/2004 «Direttiva inerente la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15»; 80) dovranno essere approfonditi gli aspetti inerenti l'impatto acustico in fase di esercizio in applicazione della normativa nazionale e delle disposizioni regionali, anche in riferimento al Piano di risanamento acustico che dovrà redigere il comune di Parma; 81) dovrà essere prevista la realizzazione dei piezometri e dei pozzi barriera individuati da Enia per l'attuazione del Piano di monitoraggio e per il pronto intervento in caso di inquinamento delle acque sotterranee; 82) il Piano di monitoraggio ambientale dovrà definire le caratteristiche dei piezometri di controllo delle acque sotterranee, la frequenza dei campionamenti e la natura delle analisi da effettuare, secondo le indicazioni di Enia, Arpa, e SIP dell'AUSL di Parma; 83) dovrà essere effettuato un approfondimento dello studio idrogeologico in prossimità dei pozzi ad uso idropotabile e dovranno essere opportunamente individuate e descritte le sostanze utilizzate nei lavori di possibile interesse sanitario, con le relative schede tossicologiche secondo la specifica normativa che regola l'etichettatura delle sostanze pericolose; 84) dovrà essere approfondito in accordo con Enia il tema della tutela dei pozzi ad uso idropotabile; con particolare attenzione alle opere previste in prossimità dei pozzi ad uso idropotabile; 85) alla fine dei lavori dovrà essere effettuata una ripresa televisiva dei pozzi «Imperia», «Solari», «Firenze Ovest ed Est», «Orzi Baganza», «Montanara »; 86) nel capitolato speciale d'appalto sarà specificato, nel caso si verificassero danni, l'obbligo di ripristino a regola d'arte degli impianti e alle strutture per l'approvvigionamento idropotabile; 87) dovranno essere utilizzati, da parte di tutti i mezzi che operano nel cantiere, oli biodegradabili. Allegato 2 ELENCO DEGLI ELABORATI RELATIVI AGLI ESPROPRI Espropri relazione PD01 AAA00 ESP RE 001 B Espropri elenco ditte da espropriare PD01 AAA00 ESP RE 002 B Espropri piano particellare di esproprio sezione Cortile S. Martino Tav n. 1 PD01 AAA00 ESP PL 001 B Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma Tav n. 1 PD01 AAA00 ESP PL 002 B Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma Tav n. 2 PD01 AAA00 ESP PL 003 B Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma Tav n. 3 PD01 AAA00 ESP PL 004 B Espropri piano particellare di esproprio sezione di Parma Tav n. 4 PD01 AAA00 ESP PL 005 B Espropri piano particellare di esproprio sezione San Pancrazio Tav n. 6 PD01 AAA00 ESP PL 006 B Espropri piano particellare di esproprio sezione Golese PD01 AAA00 ESP PL 007 B Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto Tav n. 1 PD01 AAA00 ESP PL 008 B Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto Tav n. 2 PD01 AAA00 ESP PL 009 B Esproprio piano particellare di esproprio sezione Vigatto Tav n. 3 PD01 AAA00 ESP PL 010 B Allegato 3 LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONTRAENTE GENERALE. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida: • necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia; • necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia); • necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa; • necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale - D.CIPE 29/03/2006 n. 92 – 1° progr. oo.ss L. 443/01 – Sistema di trasporto rapido di massa in Parma. D.CIPE 29/03/2006 n. 92 – 1° progr. oo.ss L. 443/01 – Sistema di trasporto rapido di massa in Parma. d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa; •necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio; •necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria; •necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. |
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